Utility – Definiti criteri rigassificazione GNL per quinto periodo regolatorio 2020-23

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) per il quinto periodo di regolazione (2020-2023).

Tra gli altri si segnala la conferma dalla durata di quattro anni del periodo regolatorio, a differenza di quanto avvenuto per l’attività di stoccaggio gas, il cui periodo regolatorio è stato esteso da  4 a 6 anni.

Invariato l’unlevered pari a 0,524. Sono stati aggiornati, per gli anni 2020-2021, il levered beta (0,922) e il Wacc (6,8%).

In tema di allowed opex, il 2018 verrà considerato come anno base per la determinazione dei costi operativi effettivi.

Il profit sharing è stato confermato al 50% a partire dal calcolo dell’opex 2020. L’X factor sarà determinato per riassorbire le efficienze extra ottenute nel quarto periodo regolatorio.

L’Autorità ha confermato l’esclusione dei WIP (immobilizzazioni in corso) dal calcolo del RAB a partire da gennaio 2020.

Invariato il fattore di copertura dei ricavi, vale a dire la componente dei ricavi finalizzata alla copertura dell’opex, pari al 64% dei ricavi riconosciuti, per i terminali che possono beneficiare di questo fattore.

L’Arera ha introdotto, per i terminali che possono beneficiare del fattore di copertura, un meccanismo di incentivazione che prevede la possibilità di trattenere il 40% dei ricavi derivanti dall’offerta dei servizi di flessibilità, al posto dei criteri di incentivazione di natura input-based, basati cioè sulla maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale.

Si segnala che tra le regolate quotate Snam è interessata dalla predetta regolazione, in quanto l’attività di rigassificazione gas vale circa il 2% del totale delle attività regolate.