Ki Group (Aim) – Sentenza causa Fallimento Bionature

Lo scorso 23 ottobre il Tribunale ordinario di Milano ha pronunciato sentenza, sfavorevole a Ki Group Holding in parziale accoglimento delle richieste della parte attrice, con riferimento alla causa promossa dal Fallimento Bionature in liquidazione al fine di accertare e dichiarare la responsabilità di Ki Group stessa per l’inadempimento delle obbligazioni assunte da quest’ultima.

Sentenza che condanna Ki Group al risarcimento, in favore del Fallimento attore, nella misura di 1,5 milioni, oltre interessi, rivalutazioni e spese.

Si ricorda che il fallimento aveva citato in giudizio Ki Group al fine di ottenere il risarcimento di un asserito danno, quantificato in 2,6 milioni, oltre a interessi e rivalutazione, derivante, secondo parte attrice, dall’inadempimento dell’obbligo assunto da Ki Group stessa di sostenere economicamente e finanziariamente, fino al 31 dicembre 2013, la allora controllata BioNature.

Impegno che Ki Group avrebbe assunto con una lettera del 23 aprile 2013.

Ki Group, preso atto della suddetta pronuncia, ritiene che la stessa non renda giustizia delle diverse argomentazioni utilizzate dalla stessa per contestare la richiesta avanzata dalla curatela del fallimento, ed attraverso le quali, di fatto, si argomenta che la lettera rilasciata da Ki Group stessa, in realtà, non sia produttiva di effetti obbligatori, e, per conseguenza, non possa determinare l’insorgenza del diritto ad ottenere il richiesto risarcimento del danno.

Nei prossimi giorni Ki Group valuterà, con il supporto dei propri legali, la proposizione di appello avverso tale sentenza.

Si precisa che la passività scaturente dal contenzioso in oggetto era qualificata dagli amministratori, anche sulla base del parere dei propri legali, come “possibile” e che, pertanto, non erano stati appostati fondi per rischi e oneri a riguardo nei bilanci di esercizio e consolidati della società.

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