Il Ministero delle infrastrutture ha impugnato la sentenza del TAR Lazio 1284/20 che aveva accolto il ricorso di Autostrade Meridionali, riconoscendo illegittimo il silenzio rigetto sulla proposta di Piano Economico Finanziario (PEF) inviata al MIT il 24/05/2019.
La citata sentenza del TAR ha altresì affermato che la società è concessionaria della infrastruttura fino al subentro del nuovo concessionario, che compete alla società il diritto ad un PEF a governo del periodo di ultrattività del rapporto concessorio e che tale PEF deve essere regolato per la remunerazione del capitale investito con la Delibera CIPE 39/2007. Inoltre, non si applica alla Società il disposto della delibera CIPE 38/2019.
Con il ricorso il Concedente ha chiesto al Collegio la riforma della sentenza di primo grado (provvisoriamente esecutiva), la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché la concessione di altre misure cautelari ritenute necessarie.
La Società su indicazione del Cda svoltosi in data odierna ha conferito mandato per la costituzione in tale giudizio e per chiedere la conferma della sentenza già emessa dal TAR Lazio.
Il MIT ha esaminato, in forza di quanto previsto dalla richiamata sentenza del TAR Lazio, il PEF presentato dalla Società ritenendo di non approvarlo per asserite non conformità alla Delibera CIPE 39/2007 e rilevando la non conformità del medesimo piano ai contenuti della delibera CIPE 38/2019. Il provvedimento del MIT sarà oggetto di impugnativa innanzi al giudice amministrativo.