Bioera, facendo seguito a quanto già comunicato, ha raggiunto un accordo di moratoria con riferimento al rimborso del prestito obbligazionario non convertibile “Bioera S.p.A. – Prestito Obbligazionario 2016-2021” da nominali 2,1 milioni scaduto lo scorso 2 dicembre.
Gli obbligazionisti (rappresentativi del 97,6% del finanziamento concesso) hanno concesso alla società una moratoria sino al 30 luglio 2022 in relazione al rimborso del suddetto importo subordinatamente all’impegno da parte della società a procedere con le
seguenti azioni:
- cessione della quota di partecipazione attualmente detenuta in Splendor Investments S.A. avente un valore di mercato pari a circa 3,4 milioni;
- esecuzione di un aumento di capitale per l’importo di complessivi 15,0 milioni
(comprensivi di eventuale sovrapprezzo) da offrire in opzione agli attuali azionisti ed,
eventualmente, al mercato per la parte dello stesso rimasta non sottoscritta; - assunzione dell’impegno alla destinazione preferenziale dei proventi rinvenienti dalle due
descritte operazioni al rimborso del prestito obbligazionario.
Gli obbligazionisti si sono pertanto impegnati, sino al 30 luglio 2022, a:
- non far valere alcun diritto, anche mediante azioni cautelari, azioni esecutive, procedure
concorsuali e/o altri rimedi concessi agli stessi ai sensi del regolamento del prestito e/o dalla legge in riferimento a qualsiasi violazione da parte della Società degli obblighi di pagamento e/o di rimborso del capitale, ad eccezione di quelle azioni ritenute necessarie e/o appropriate al fine di preservare i loro diritti e proteggere la propria posizione in relazione ad eventuali azioni giudiziarie e/o procedure concorsuali promosse e/o avviate da terzi, ovvero per perfezionare o tutale qualsiasi garanzia che garantisca il rimborso del prestito; - non invocare, e conseguentemente non far valere, per quanto di competenza, alcuno dei rimedi contrattuali previsti nel regolamento del prestito e/o comunque previsti dalla legge derivanti da, o comunque connessi a, violazioni da parte della Società degli obblighi e/o degli impegni assunti ai sensi del regolamento del prestito medesimo (inclusi, a titolo esemplificativo, tutti gli obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi);
- non trasferire le obbligazioni a qualsiasi terzo, salvo che tale terzo non si sia impegnato
incondizionatamente ad adempiere alle predette obbligazioni a favore della Società anche ai sensi dell’art. 1411 del Codice Civile.