Tenendo conto dei pareri scientifici e degli attuali progressi tecnologici, nonché delle diverse sfide di transizione tra gli Stati membri, la Commissione UE ritiene che il gas naturale e il nucleare abbiano un ruolo centrale per facilitare la transizione verso un futuro prevalentemente basato sulle energie rinnovabili.
Nel quadro della tassonomia EU, ciò significherebbe classificare queste fonti energetiche a condizioni chiare e rigorose, in particolare perché contribuiscano alla transizione verso la neutralità climatica.
La Commissione ha quindi deciso che le attività economiche del settore energetico legate al gas e al nucleare potranno essere ammesse come attività “di transizione” nel sistema di classificazione degli investimenti sostenibili dell’UE, la cosiddetta tassonomia verde, anche se dovranno rispettare una serie di precise condizioni.
La Commissione ha infatti inviato agli Stati membri il testo del suo “Atto delegato complementare” del regolamento Ue sulla Tassonomia, relativo al gas e al nucleare, lo scorso 31 dicembre.
Gli investitori sapranno comunque, in base a un sistema di informazione obbligatorio per le imprese e per gli operatori finanziari, se le attività “sostenibili” che finanziano riguardano il gas e il nucleare.
Gli Stati membri hanno tempo fino al 12 gennaio per presentare eventuali commenti all’Atto delegato, che verrà adottato formalmente dalla Commissione nel mese di gennaio.
Le condizioni affinché il nucleare abbia accesso agli investimenti della Tassonomia riguardano innanzitutto le attività cosiddette pre-commerciali nello sviluppo delle tecnologie più avanzate con minimizzazione della produzione di scorie, e, in secondo luogo, la costruzione di nuovi reattori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili, per la produzione di elettricità e di idrogeno.
Una terza condizione prevede che saranno considerate ammissibili anche le attività di generazione elettrica dalle centrali nucleari esistenti, se saranno oggetto di una proroga del loro iniziale ciclo di vita, da parte delle autorità degli Stati membri, autorizzata prima del 2040.
Inoltre, per avere i finanziamenti della Tassonomia verde, i progetti nucleari dovranno poter contare su un fondo adeguato per la gestione delle scorie radioattive e uno per lo smantellamento degli impianti a fine vita, e dovranno aver predisposto dei depositi finali per le scorie con livello basso o intermedio di radioattività, mentre quelli autorizzati dopo il 2025 dovranno presentare dei piani dettagliati per rendere pienamente operativi “entro il 2050” dei depositi geologici profondi per le scorie ad alto livello di radioattività.
Per quel che riguarda il gas, invece, l’idea consiste nell’incentivare soluzioni che permettono di realizzare progressivamente la transizione energetica, con il ricorso a nuove installazioni che abbattano le emissioni oltre a favorire quelle che gradualmente sostituiscano il gas fossile con nuovi gas a basso contenuto di CO2, o con l’idrogeno.
Le tre tipologie di impianti a gas incluse nell’Atto delegato della Tassonomia verde riguardano la generazione di energia elettrica, la cogenerazione ad alta efficienza di energia e di calore, e i cosiddetti distretti per la produzione di tele-riscaldamento o raffreddamento.
Potranno accedere agli investimenti della Tassonomia tutti gli impianti che producono meno di 100 grammi di CO2 per kWh, che usino sistemi di sequestro e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage).
Questa condizione non è soggetta a una clausola temporale. I criteri che dovranno rispettare gli altri impianti che si qualificano per la transizione energetica prevedono invece una data limite oltre la quale non potranno più entrare nella tassonomia: sarà ammessa, ma solo fino al 2030, la costruzione di centrali elettriche a gas che producono fino a 270g di CO2per kWh, oppure che riescono a mantenere una media annuale di 550g di CO2 per kWh, calcolata su 20 anni.
Inoltre, si deve dimostrare che l’impianto a gas non può essere sostituito, in modo efficiente e per la stessa capacità, da un impianto di energia rinnovabile, che la nuova installazione ne sostituisce una pre-esistente ad alte emissioni (soprattutto a carbone) e, infine, che non vi sia, con il nuovo impianto, un aumento di capacità superiore al 15%.