Banca Popolare di Sondrio rende noto che oggi 5 gennaio 2022 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Sondrio la delibera con cui l’assemblea straordinaria svoltasi in data 29 dicembre 2021 ha approvato la trasformazione della banca da “società cooperativa” in “società per azioni”.
Gli azionisti di Banca Popolare di Sondrio, ivi compresi i soci che non abbiano concorso all’approvazione della delibera di trasformazione e quindi i soci assenti, dissenzienti o astenuti sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso.
Come reso noto al mercato in data 27 novembre 2021, il valore di liquidazione delle azioni in relazione alle quali fosse esercitato il diritto di recesso è stato determinato in 3,7548 euro 3,7548 per ciascuna azione.
Il diritto potrà essere esercitato da ciascun soggetto legittimato, per tutte o per parte delle azioni detenute, entro quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione e, dunque, entro e non oltre il 20 gennaio 2022.
Con riferimento alla disciplina sul rimborso delle azioni oggetto di recesso prevista per le banche popolari, si ricorda che l’articolo 1 del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (il “Decreto”), convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993, TUB) in materia di banche popolari introducendo, in particolare, all’art. 28 del TUB il comma 2-ter che recita testualmente:
“Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi”.
Il quadro normativo dettato dal nuovo art. 28, comma 2-ter, del TUB è stato completato con l’introduzione del Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, con particolare riferimento alla Sezione III nella quale si stabilisce che:
“Lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all’organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell’organo con funzione di gestione, sentito l’organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell’articolo 28, comma 2-ter, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge”.
In ottemperanza alle disposizioni sopra ricordate, Banca Popolare di Sondrio ha provveduto ad adeguare il proprio statuto sociale alla normativa vigente, mediante introduzione della previsione di cui all’art. 23, comma 2, riportata anche quale disposizione transitoria all’art. 53 dello statuto sociale approvato con la delibera di trasformazione, in base alla quale:
“Ai sensi dell’articolo 28, comma 2-ter, del Decreto legislativo 385/1993, in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione della banca in società per azioni, morte o esclusione di un socio, il Consiglio di amministrazione può, tenendo conto della situazione prudenziale della banca in conformità alle disposizioni dell’Autorità di vigilanza, sentito il Collegio sindacale, limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso al socio uscente di azioni o strumenti di capitale computabili nel capitale di qualità primaria della banca, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e di altre norme di legge e ferme comunque le autorizzazioni dell’Autorità di vigilanza eventualmente richieste”.
La decisione del cda verrà assunta in base al criterio rappresentato dal rispetto della soglia minima che verrà fissata in relazione ai coefficienti di (i) capitale primario di classe 1 (CET1) “fully loaded”; (ii) capitale di classe 1 (Tier1) “fully loaded”; (iii) Fondi propri “fully loaded”; (iv) Fondi propri e passività ammissibili (MREL – Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
Le predette soglie saranno determinate sulla base di una valutazione complessiva dei seguenti elementi:
- al 30 settembre il gruppo presentava un Common Equity Tier1 ratio “fully loaded” pari al 16,44%, un Tier1 ratio “fully loaded” del 16,48%, un Total Capital ratio “fully loaded” del 18,24%. I coefficienti su base transitoria alla stessa data erano pari al 16,53% (CET1 ratio), 16,57% (Tier1 ratio), 18,33% (Total capital ratio);
- al 30 settembre ultimo scorso il gruppo presentava, secondo le rilevazioni interne, un MREL ratio, nuovo requisito di passività ammissibili introdotto dalla BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), pari al 29,1%. Per tale requisito è fissato un nuovo minimo regolamentare, da rispettarsi nel continuo a partire dal 1° gennaio 2022.