Iren – AGCM dispone sospensione illegittime comunicazioni di modifica unilaterale condizioni economiche di offerta

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ACGM) ha adottato quattro provvedimenti cautelari nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero, per non aver rispettato il divieto di modificare il prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, disposto dall’art. 3 del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. DL Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022.

La norma in questione – ricorda l’Autorità – sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia delle clausole contrattuali, che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura, e dei preavvisi già inviati alla clientela, salvo che le modifiche si siano perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.

Dopo aver avviato, lo scorso 19 ottobre, le istruttorie per accertare l’esistenza di una pratica scorretta e rappresentato le correlate esigenze cautelari, “nessuna delle imprese ha adeguatamente giustificato la propria condotta, né ha ritenuto di modificarla, persistendo per tutte, dunque, le esigenze cautelari”, ha affermato l’AGCM.

In particolare, Iren “ha indebitamente comunicato alla clientela la scadenza delle offerte a prezzo fisso per applicare nuove e peggiorative condizioni di fornitura, sostituendo le precedenti comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche con nuove comunicazioni parimenti vietate dal Decreto Aiuti bis”.

Per questi motivi l’Autorità ha disposto nei confronti di Iren “la sospensione delle illegittime comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche di offerta mantenendo, fino al 30 aprile 2023, il prezzo di fornitura applicato in data precedente al 10 agosto”.

Nei confronti delle quattro società, invece, l’AGCM ha disposto “l’obbligo di informare i consumatori, individualmente e con la stessa modalità adottata in precedenza, sull’inefficacia delle comunicazioni inviate e sulle misure cautelari”.

Le imprese dovranno comunicare all’Autorità, entro 5 giorni, le misure adottate per ottemperare ai provvedimenti cautelari.