Bioera – Esito contenzioso fiscale

Bioera ha ricevuto comunicazione del dispositivo della sentenza emessa lo scorso 9 giugno  dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna in relazione all’appello promosso dalla società contro l’Agenzia delle Entrate avente a oggetto l’impugnazione della pronuncia emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia pubblicata il 18 febbraio 2013 – sfavorevole alla società – e dei conseguenti atti impositivi (avviso di accertamento IRAP 2005 e correlata cartella di pagamento IRAP 2005).

La cartella di pagamento oggetto di impugnazione, con la quale veniva richiesta alla società una somma di 455mila euro, spiega una nota, “risultava essere stata notificata all’emittente senza che le fosse stato preventivamente notificato l’avviso di accertamento portante la contestazione delle operazioni asseritamente elusive alla base dell’accertamento; all’esito del lungo giudizio incidentale attinente alla inesistenza/falsità della notificazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi, con autorità di sentenza passata in giudicato, che l’avviso di accertamento stesso non sia mai stato validamente notificato alla società”.

Inoltre, “i Giudici di appello, hanno dichiarato decaduta l’Agenzia delle Entrate dal potere impositivo, atteso che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione il raddoppio dei termini ai fini dell’accertamento, previsto, invece, per condotte penalmente rilevanti”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, “la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dell’Emilia Romagna, definitivamente pronunciando, ha accolto l’appello della Società ed annullato la sentenza impugnata, condannando l’Ufficio a rifondere le spese dei due gradi di giudizio. Conseguentemente, la cartella di pagamento emessa nei confronti della Società è stata oggetto di sgravio totale”.

A fronte di tale contenzioso, conclude la nota, “non risultava stanziata alcuna somma a titolo di fondo rischi e oneri”.