ILLA – Depositata proposta di concordato preventivo

ILLA informa che è stata depositata presso il Tribunale di Parma la proposta di concordato preventivo, con il Piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2 CCII, oltre ad ulteriore documentazione di sostegno.

Il suddetto Piano, che presuppone la continuità diretta, fonda il risanamento aziendale sull’efficientamento del ciclo produttivo e commerciale e sull’apporto di nuova finanza, come da proposte di intervento finanziario, volto ad aumentare e/o ricostituire il capitale sociale dell’Emittente, irrevocabili fino al 31 luglio 2025 e subordinate all’ammissione della Società alla procedura di concordato e all’omologa dello stesso entro il suddetto termine.

In particolare, le citate proposte, che prevedono la sottoscrizione di un aumento di capitale e/o il ripristino del capitale sociale di ILLA, sono pervenute da tre investitori, che hanno condiviso gli obiettivi del Piano di risanamento, più specificamente (i) una holding, a cui fanno capo varie società operanti nel settore industriale, commerciale e di servizi, tra cui una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, che si è impegnata per un importo di 6 milioni; (ii) una holding controllante diverse partecipazioni, operanti, prevalentemente, nel settore informatico, tra cui una società specializzata, tra l’altro, nell’offerta e
implementazione di pacchetti SAP, nei settori del marketing digitale, dei servizi di vendita e post-vendita, mediante applicativi per la gestione di piattaforme in ambiente Salesforce, che si è impegnata per un importo di 400 mila euro; e (iii) e una società già fornitore della controllata di ILLA, Aeternum, operante nell’ambito dei servizi di logistica e spedizioni import export per trasporti via mare aereo strada e ferrovia, che si è impegnata per un importo di 300 mila euro.

ILLA precisa che, sulla base delle situazioni contabili redatte ai fini della procedura di concordato, è emersa l’integrazione delle fattispecie di cui agli art. 2446 e 2447, ferma restando la sospensione dell’applicazione delle relative previsioni per effetto del regime delle misure protettive di cui alla disciplina del concordato.

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