Bioera – Sentenza di Liquidazione Giudiziale del Tribunale di Milano

Facendo seguito a quanto comunicato tra il 15 ottobre e il 14 novembre scorsi, Bioera rende noto che nel procedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato dalla società il 22 luglio 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato, con sentenza, la liquidazione giudiziale della società, nominando l’Avv. Corrado Camisasca – già commissario della procedura di omologa – quale liquidatore.

La sentenza ha pertanto rigettato la richiesta di Bioera di ottenere un termine ex art 58 CCII per riallineare il piano e l’attestazione nonché il consenso ex art. 58 comma 1 CCII e ciò in ragione dell’inadempimento (i) dell’investitore Hara Immobiliare agli obblighi assunti con l’accordo di investimento stipulato il 18 aprile 2024 e del garante Visenta Insurance Company di pagare a semplice richiesta scritta la garanzia escussa pari ad Euro 3.600.000.

Il 3 dicembre 2024 Bioera aveva sottoscritto un accordo transattivo con Visenta avente ad oggetto il pagamento di Euro 3.200.000, secondo i seguenti termini: – Euro 100.000 entro e non oltre il 4 dicembre 2024 (importo già bonificato); – Euro 100.000 entro e non oltre il 5 dicembre 2024; – Euro100.000 entro e non oltre il 16.12.2024; – Euro 100.000 entro e non oltre il 30.12.2024; – Euro 100.000 al mese a far data dal 15 di ogni mese a partire da Gennaio 2025 e sino al mese di Dicembre 2025 per complessivi € 1.200.000; – Euro 2.000.000 entro il 31.1.2026.

L’Accordo Transattivo Visenta prevede inoltre l’impegno di Visenta a rilasciare all’emittente (i) entro il 15 gennaio 2025, una stand by letter of credit da Istituto Bancario Estero che verrà inviata presso Istituto Bancario Italiano, indicato da Bioera, tramite il circuito swift, ovvero (ii) ove non sia stato possibile rilasciare tale lettera entro la predetta data, una garanzia Fideiussoria per l’adempimento dell’obbligazione derivante dalla predetta scrittura privata.

In considerazione della sottoscrizione dell’Accordo Transattivo Visenta e del pagamento della prima rata (intervenuti successivamente all’ultima udienza del giudizio di omologa) di cui il Tribunale non poteva essere a conoscenza al momento dell’emissione della sentenza (che, in questa fase, non profila ipotesi di bancarotta), la società sta valutando se proporre reclamo avverso la sentenza, dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, anche a vantaggio dei piccoli risparmiatori. Eventuali aggiornamenti al riguardo saranno tempestivamente comunicati.