Arras Group – Comunicazioni inerenti l’assemblea dei soci

Arras Group rende noto che “l’assemblea degli azionisti, pur avendo i quorum costitutivi e deliberativi ai sensi di legge e di statuto, non ha potuto deliberare sull’unico punto all’ordine del giorno per vizio nella convocazione, causato da un mero errore negli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge e dallo statuto”.

Inoltre, “l’assenza del socio Jean Christophe Babin, titolare di una partecipazione rilevante nel capitale sociale della società, ed a cui era regolarmente pervenuto l’avviso di convocazione dell’assemblea, rafforza la necessità di procedere a una nuova convocazione
dell’assemblea, al fine di compulsare la partecipazione anche del predetto socio di minoranza, considerata la pendenza del procedimento ex art. 2409 c.c., intentato dallo stesso azionista Babin allo scopo di addivenire alla nomina di un nuovo organo gestorio in grado di guidare e gestire al meglio la società: esigenza questa ribadita dallo stesso azionista Babin con apposita richiesta di integrazione dei punti all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria del 28 febbraio 2025”.

Pertanto, “sarà convocata d’urgenza una nuova assemblea ordinaria, a cui si auspica partecipi anche l’azionista Jean Christophe Babin, per deliberare sulla nomina di nuovo consiglio di amministrazione”.

Si rende inoltre noto che “il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di conferma delle misure protettive presentata dalla ricorrente società nell’ambito della procedura unitaria di accesso con riserva n. 291/2025 sub 2, introdotta con domanda c.d. prenotativa di concordato preventivo in data 31.3.2025 e, per l’effetto:

  • confermato che dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (1° aprile 2025) i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
  • confermato che dalla stessa data (1° aprile 2025) le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
  • stabilito la durata di tali misure protettive in mesi quattro dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (1° aprile 2025), ovvero fino al 1° agosto 2025″.