RES – Ok a riserva in conto futuro aumento capitale da €985mila e delega per aumento capitale max 20 mln

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di RES ha deliberato di costituire una riserva in conto futuro aumento di capitale sociale a titolo gratuito, per un importo complessivo di 985mila euro, vincolata alla realizzazione del programma di investimenti finalizzato alla realizzazione di una nuova unità produttiva destinata al trattamento in linea dei telai di autoveicoli dismessi, indisponibile fino alla completa realizzazione del programma medesimo, mediante l’utilizzo di una corrispondente porzione delle riserve disponibili iscritte nel bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024.

In sede straordinaria i soci hanno deliberato:

  • di delegare al Cda la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro il periodo di 5 anni dalla data di efficacia della deliberazione, in una o più tranche e, in ogni caso, in via scindibile, a pagamento o gratuitamente, anche con l’esclusione, in tutto o in parte, del diritto di opzione, fino a massimi 20 milioni (inclusivi di sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione. Tale nuova delega revocherà e sostituirà l’ultima delega al Cda concessa dall’Assemblea del 27 marzo 2023 che, pertanto, cesserà di avere effetto;
  • limitatamente all’ipotesi in cui la delega venga esercitata con esclusione del diritto di opzione, di stabilire un prezzo minimo unitario di emissione, in misura pari a 5,55 euro.

L’Assemblea straordinaria ha pertanto deliberato di modificare di conseguenza l’art. 5 dello statuto sociale.

Sempre in sede straordinaria gli azionisti hanno altresì deliberato di modificare gli articoli 3 (oggetto sociale); 9 (Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile); 10 (Offerta pubblica di Acquisto); 12 (Revoca delle azioni dall’ammissione alle negoziazioni); 15 (Assemblea dei soci – Convocazione dell’assemblea); 16 (Assemblea dei soci – Intervento e rappresentanza in assemblea), mediante introduzione di un nuovo art. 16.3-bis con riferimento alla partecipazione alle assemblee esclusivamente mediante rappresentante designato; e 21 (Organo Amministrativo – composizione e nomina) dello statuto sociale.

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