Eurotech – Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso

I titolari di azioni ordinarie Eurotech che non hanno approvato la proposta di modifica dell’art. 5 dello statuto sociale, volta ad introdurre – nei limiti consentiti dalla normativa vigente – una soglia pari al 40% del capitale (o dei diritti di voto esercitabili) ai fini dell’insorgere dell’obbligo di OPA, sono legittimati a esercitare il diritto di recesso, a partire dall’avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese del 20 ottobre scorso e fino al 4 novembre prossimo incluso.

Il valore di liquidazione per ciascuna azione ordinaria Eurotech dovuto agli azionisti che
eserciteranno validamente il diritto di recesso è pari a euro 0,847.

Secondo quanto deliberato dall’assemblea il 15 ottobre scorso, l’efficacia della suddetta delibera è soggetta al fatto che l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della società agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso, non ecceda complessivamente l’importo di Euro 600.000,00 (Condizione di Esborso Massimo).

Tale ammontare sarà calcolato quale importo che la società sarà tenuta a corrispondere a fronte delle azioni recedute che non dovessero essere acquistate da soci o terzi all’esito dell’offerta in opzione, dell’esercizio della prelazione e dell’eventuale collocamento presso terzi.

La società avrà la facoltà di rinunciare all’avveramento della Condizione di Esborso Massimo
– in tempo utile per perfezionare l’eventuale acquisto delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso o di procedere alla eventuale riduzione di capitale – entro il termine di 180 giorni.

Qualora la Condizione di Esborso Massimo non dovesse avverarsi – o il mancato avveramento non dovesse essere oggetto di rinuncia – la suddetta delibera non
sarà efficace e, pertanto, non si perfezionerà il procedimento di liquidazione né, in
particolare, i trasferimenti delle azioni recedute (i) dai soci recedenti a coloro che abbiano
aderito all’offerta in opzione (o in prelazione), (ii) dalla società ad eventuali terzi in caso di
collocamento e (iii) dai soci recedenti alla società, con riferimento alle azioni oggetto di
eventuale acquisto.