Casasold – Accordo vincolante per l’acquisto del 75% di Tweppy per 1,75 mln

Casasold, PMI innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari, ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante per l’acquisizione del 75% del capitale di Tweppy S.r.l.

Tweppy è una società attiva nello sviluppo e commercializzazione di una piattaforma SaaS (Software as a Service) per la fornitura di servizi di ottimizzazione e controllo dei processi aziendali delle imprese. Ha registrato un fatturato al 31 dicembre 2021 pari a 1.049.078 euro, un Ebitda di 316.725 euro, pari al 30,19% del giro d’affari, un totale attivo di 899.989 euro. La posizione finanziaria netta è positiva per 377.382 euro (cassa netta).

L’acquisizione si inserisce nell’ambito della strategia di diversificazione del business della società al fine di ottenere risultati meno influenzabili dalla ciclicità del settore immobiliare.

Nel dettaglio, l’accordo di investimento prevede l’acquisto da parte di Casasold del 75% del capitale di Tweppy dai due soci di maggioranza, e in particolare il 66% del capitale dal socio Marco Bettin (MB) e il 9% del capitale socio Alessandro Rossetto (AR).

Inoltre che l’accordo di prevede il rilascio da parte dei venditori di usuali dichiarazioni e garanzie con l’assunzione dei correlati obblighi di indennizzo.

Il corrispettivo è pari a 1.750.000 euro. Il prezzo sarà corrisposto da Casasold ai soci venditori come segue: alla data del closing 700.000 a MB e 150.000 a AR; successivamente al socio MB 280.000 euro entro 12 mesi dal closing e 280.000 euro entro 24 mesi dal closing; infine, entro 36 mesi dal closing 280.000 euro a MB e 60.000 euro a AR.

L’accordo di investimento prevede quali condizioni sospensive dell’acquisizione: l’esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Casasold in ragione della modifica dell’oggetto sociale della stessa che comporti un esborso per la società superiore a 20.000 euro, al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione nonché di eventuali terzi, nell’ambito del procedimento di liquidazione; la mancata contestazione da parte dei soci recedenti del valore di liquidazione delle azioni.

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