Commissione UE – Stabilisce norme per l’idrogeno rinnovabile

La Commissione europea ha proposto alcune norme dettagliate in materia di idrogeno rinnovabile, con l’adozione di due atti delegati previsti dalla direttiva sulle energie rinnovabili.

Questi atti fanno parte di un ampio quadro normativo dell’UE per l’idrogeno che comprende investimenti in infrastrutture energetiche e norme sugli aiuti di Stato, nonché obiettivi legislativi per l’idrogeno rinnovabile per l’industria e i settori dei trasporti.

Con tali atti la Commissione vuole garantire che tutti i combustibili rinnovabili di origine non biologica (noti anche come RFNBO – renewable fuels of non-biological origin) siano prodotti da elettricità rinnovabile.

Il primo atto delegato definisce a quali condizioni l’idrogeno, i combustibili a base di idrogeno o altri vettori energetici possono essere considerati un RFNBO. La legge chiarisce il principio di “addizionalità” per l’idrogeno enunciato nella direttiva UE sulle energie rinnovabili.

Gli elettrolizzatori per produrre idrogeno dovranno essere collegati alla nuova produzione di elettricità rinnovabile. Questo principio mira a garantire che la generazione di idrogeno rinnovabile incentivi un aumento del volume di energia rinnovabile disponibile in rete rispetto a quanto già esistente. In questo modo, la produzione di idrogeno sosterrà la decarbonizzazione e integrerà gli sforzi di elettrificazione, evitando pressioni sulla produzione di energia.

Mentre la domanda iniziale di elettricità per la produzione di idrogeno sarà trascurabile, aumenterà verso il 2030 con il lancio di massa di elettrolizzatori su larga scala. La Commissione stima che siano necessari circa 500 TWh di elettricità rinnovabile per soddisfare l’ambizione di REPowerEU entro il 2030 di produrre 10 milioni di tonnellate di RFNBO. L’ambizione di 10 Mt nel 2030 corrisponde al 14% del consumo totale di elettricità dell’UE. Questa ambizione si riflette nella proposta della Commissione di aumentare al 45% l’obiettivo per il 2030 per le energie rinnovabili.

L’atto delegato stabilisce diversi modi in cui i produttori possono dimostrare che l’elettricità da fonti rinnovabili utilizzata per la produzione di idrogeno è conforme alle norme sull’addizionalità. Introduce inoltre criteri volti a garantire che l’idrogeno rinnovabile sia prodotto solo quando e dove è disponibile energia rinnovabile sufficiente.

Per tenere conto degli impegni di investimento esistenti e consentire al settore di adattarsi al nuovo quadro, le norme saranno introdotte gradualmente e progettate per diventare più rigorose nel tempo.

In particolare, le regole prevedono una fase di transizione dei requisiti di “addizionalità” per i progetti sull’idrogeno che inizieranno a funzionare prima del 1° gennaio 2028. Questo periodo di transizione corrisponde al periodo in cui gli elettrolizzatori saranno potenziati e immessi sul mercato. Inoltre, i produttori di idrogeno potranno far corrispondere la loro produzione di idrogeno con le loro fonti rinnovabili contrattuali su base mensile fino al 1° gennaio 2030. Tuttavia, gli Stati membri avranno la possibilità di introdurre norme più rigorose sulla correlazione temporale a partire dal 1° luglio 2027.

I requisiti per la produzione di idrogeno rinnovabile si applicheranno sia ai produttori nazionali sia ai produttori di paesi terzi che desiderano esportare idrogeno rinnovabile nell’UE per essere conteggiati ai fini degli obiettivi dell’UE in materia di energie rinnovabili. Un sistema di certificazione basato su sistemi volontari garantirà che i produttori, sia nell’UE che in paesi terzi, possano dimostrare in modo semplice e agevole la loro conformità al quadro dell’UE e commerciare idrogeno rinnovabile all’interno del mercato unico.

Il secondo atto delegato fornisce una metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra durante l’intero ciclo di vita per le RFNBO. La metodologia chiarisce inoltre come calcolare le emissioni di gas serra dell’idrogeno rinnovabile o dei suoi derivati nel caso in cui sia coprodotto in un impianto che produce combustibili di origine fossile.

I due atti delegati saranno ora trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, che dispongono di 2 mesi per esaminarli e accettare o respingere le proposte. Su loro richiesta, il periodo di controllo può essere prorogato di 2 mesi. Non vi è alcuna possibilità per il Parlamento o il Consiglio di modificare le proposte.